
A Nicola piace la canapa.
Bino
Sì Bino, e piace anche agli animali!
Anna
Oggi se navighiamo su internet, o andiamo in un negozio di animali, possiamo trovare semenza per uccelli, galline, olio di semi di canapa, biscotti, cibo umido o secco con aggiunta di canapa, farinacei e mangimi ad hoc per cani, gatti, cavalli, mucche…
A uso zootecnico il seme di canapa risulta essere materia prima per mangime o becchime.
Ti ricordi i racconti dei nostri avi sui loro uccellini?
Anna
Sì, davano loro i semi di canapa per cantare più allegramente!
Bino
Come annunciato nella vignetta precedente “la canapa in cucina”, dalla pianta ricaviamo i semi e i suoi derivati, ovvero farina e olio. I semi e derivati con il loro contenuto di acidi grassi essenziali, minerali, vitamine, proteine, rappresentano un ottimo alimento con un alto valore nutrizionale. Se pensiamo all’utilizzo della canapa quale alimento per animali non da compagnia, destinati quindi (ahimè) alla “produzione di alimenti”, e riflettiamo pertanto sulla catena alimentare, va da sé che se gli animali si nutrono bene, conseguentemente, anche noi lo faremo. Si origina chiaramente una rete alimentare, ovvero il “chi mangia chi”.
Anche in campo di alimentazione animale dobbiamo soffermarci su quella che è la normativa in essere.
La canapa sativa è una materia prima inserita nell’allegato di cui al Regolamento UE 1017/2017 che concerne il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi nella forma di: pannello, olio, farina, fibra di canapa e semi (con un tenore massimo di tetraidrocannabinolo dello 0,2% a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003).
Altra fonte normativa da attenzionare è il regolamento (CE) N. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi. All’articolo 3 “Definizioni”, al comma 1, lett. g), vengono definite quelle che sono le “materie prime per mangimi” ovvero “prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele”.
In virtù di tale regolamento (CE), i prodotti a base di canapa, nelle forme definite sopra, sono da considerarsi conformi alla definizione di materie prime per mangimi, chiaramente in ossequio alle prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione.
Dobbiamo però porre attenzione sull’uso del cannabidiolo (CBD) in alimentazione animale e annessa normativa. Il summenzionato regolamento CE N. 767/2009 specifica le varietà ammesse di Cannabis sativa L. Tuttavia, il cannabidiolo (CBD) estratto dalla canapa non è autorizzato come additivo per mangimi (Regolamento (CE) N. 1831/2003) e non è materia prima per mangimi, pertanto, la sua incorporazione non è consentita.